ACTA BENEDICTI PP. XVI

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 Acta Benedicti Pp. XVI 99

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 Acta Benedicti Pp. XVI 103

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale104

 Acta Benedicti Pp. XVI 105

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 Acta Benedicti Pp. XVI 107

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale108

 Acta Benedicti Pp. XVI 109

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale110

 Acta Benedicti Pp. XVI 111

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale112

 Acta Benedicti Pp. XVI 113

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale114

 Acta Benedicti Pp. XVI 115

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale116

 Acta Benedicti Pp. XVI 117

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale118

 Acta Benedicti Pp. XVI 119

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale120

 Acta Benedicti Pp. XVI 121

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale122

 Acta Benedicti Pp. XVI 123

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale124

 Acta Benedicti Pp. XVI 125

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale126

 Acta Benedicti Pp. XVI 127

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale128

 Acta Benedicti Pp. XVI 129

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale130

 Congregatio pro Episcopis 131

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale132

 Congregatio pro Gentium Evangelizatione 133

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale134

 Diarium Romanae Curiae 135

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale136

Acta Benedicti Pp. XVI 111

riscoprire il valore umano e cristiano, anche all'interno della Chiesa. Il Diritto

Canonico, a volte, è sottovalutato, come se esso fosse un mero strumento

tecnico al servizio di qualsiasi interesse soggettivo, anche non fondato sulla

verità. Occorre invece che tale Diritto venga sempre considerato nel suo

rapporto essenziale con la giustizia, nella consapevolezza che nella Chiesa

l'attività giuridica ha come fine la salvezza delle anime e « costituisce una

peculiare partecipazione alla missione di Cristo Pastore... nell'attualizzare

l'ordine voluto dallo stesso Cristo ».2 In questa prospettiva è da tenere pre-

sente, qualunque sia la situazione, che il processo e la sentenza sono legati in

modo fondamentale alla giustizia e si pongono al suo servizio. Il processo e la

sentenza hanno una grande rilevanza sia per le parti, sia per l'intera compa-

gine ecclesiale e ciò acquista un valore del tutto singolare quando si tratta di

pronunciarsi sulla nullità di un matrimonio, il quale riguarda direttamente il

bene umano e soprannaturale dei coniugi, nonché il bene pubblico della Chie-

sa. Oltre a questa dimensione che potremmo definire « oggettiva » della giu-

stizia, ne esiste un'altra, inseparabile da essa, che riguarda gli « operatori del

diritto », coloro, cioè, che la rendono possibile. Vorrei sottolineare come essi

devono essere caratterizzati da un alto esercizio delle virtù umane e cristiane,

in particolare della prudenza e della giustizia, ma anche della fortezza. Que-

st'ultima diventa più rilevante quando l'ingiustizia appare la via più facile da

seguire, in quanto implica accondiscendenza ai desideri e alle aspettative

delle parti, oppure ai condizionamenti dell'ambiente sociale. In tale contesto,

il giudice che desidera essere giusto e vuole adeguarsi al paradigma classico

della « giustizia vivente »,3 sperimenta la grave responsabilità davanti a Dio e

agli uomini della sua funzione, che include altresı̀ la dovuta tempestività in

ogni fase del processo: « quam primum, salva iustitia ».4 Tutti coloro che ope-

rano nel campo del Diritto, ognuno secondo la propria funzione, devono

essere guidati dalla giustizia. Penso in particolare agli avvocati, i quali de-

vono non soltanto porre ogni attenzione al rispetto della verità delle prove,

ma anche evitare con cura di assumere, come legali di fiducia, il patrocinio di

cause che, secondo la loro coscienza, non siano oggettivamente sostenibili.

L'azione, poi, di chi amministra la giustizia non può prescindere dalla

carità. L'amore verso Dio e verso il prossimo deve informare ogni attività,

2 Giovanni Paolo II, Allocuzione alla Rota Romana, 18 gennaio 1990, in AAS 82 [1990],

p. 874, n. 4. 3 Cfr. Aristotele, Etica nicomachea, V, 1132a. 4 Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Instr. Dignitas connubii, art. 72.