ACTA BENEDICTI PP. XVI

 pro Gentium Evangelizatione subicimus. Praeterea iubemus episcopalem se-

 Acta Benedicti Pp. XVI 59

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale60

 Acta Benedicti Pp. XVI 61

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale62

 Acta Benedicti Pp. XVI 63

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 Acta Benedicti Pp. XVI 95

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 Acta Benedicti Pp. XVI 97

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 Acta Benedicti Pp. XVI 99

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 Acta Benedicti Pp. XVI 103

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 Acta Benedicti Pp. XVI 105

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 Acta Benedicti Pp. XVI 107

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale108

 Acta Benedicti Pp. XVI 109

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale110

 Acta Benedicti Pp. XVI 111

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale112

 Acta Benedicti Pp. XVI 113

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale114

 Congregatio pro Episcopis 115

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 DIARIUM ROMANAE CURIAE

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 Diarium Romanae Curiae 119

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Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale86

parametri uguali in tutto ciò che, per l'appunto, è in sé essenzialmente

uguale.

Di conseguenza, il valore della giurisprudenza rotale non è una questione

fattuale d'ordine sociologico, ma è d'indole propriamente giuridica, in quanto

si pone al servizio della giustizia sostanziale. Pertanto, sarebbe improprio

ravvisare una contrapposizione fra la giurisprudenza rotale e le decisioni

dei tribunali locali, i quali sono chiamati a compiere una funzione indispen-

sabile, nel rendere immediatamente accessibile l'amministrazione della giu-

stizia, e nel poter indagare e risolvere i casi nella loro concretezza talvolta

legata alla cultura e alla mentalità dei popoli. In ogni caso, tutte le sentenze

devono essere sempre fondate sui principi e sulle norme comuni di giustizia.

Tale bisogno, comune ad ogni ordinamento giuridico, riveste nella Chiesa una

specifica pregnanza, nella misura in cui sono in gioco le esigenze della comu-

nione, che implica la tutela di ciò che è comune alla Chiesa universale, affi-

data in modo peculiare all'Autorità Suprema e agli organi che ad normam

iuris partecipano alla sua sacra potestà.

Nell'ambito matrimoniale la giurisprudenza rotale ha svolto un lavoro

molto cospicuo in questi cento anni. In particolare, ha offerto contributi assai

significativi che sono sfociati nella codificazione vigente. Dopodiché non si

può pensare che sia diminuita l'importanza dell'interpretazione giurispruden-

ziale del diritto da parte della Rota. In effetti, proprio l'applicazione dell'at-

tuale legge canonica esige che se ne colga il vero senso di giustizia, legato

anzitutto all'essenza stessa del matrimonio. La Rota Romana è costantemen-

te chiamata a un compito arduo, che influisce molto sul lavoro di tutti i

tribunali: quello di cogliere l'esistenza o meno della realtà matrimoniale,

che è intrinsecamente antropologica, teologica e giuridica. Per meglio com-

prendere il ruolo della giurisprudenza, vorrei insistere su ciò che vi ho detto

l'anno scorso circa la dimensione intrinsecamente giuridica del matrimonio.3

Il diritto non può essere ridotto ad un mero insieme di regole positive che i

tribunali sono chiamati ad applicare. L'unico modo per fondare solidamente

l'opera giurisprudenziale consiste nel concepirla quale vero esercizio della

prudentia iuris, di una prudenza che è tutt'altro che arbitrarietà o relativi-

smo, poiché consente di leggere negli eventi la presenza o l'assenza dello

specifico rapporto di giustizia che è il matrimonio, con il suo reale spessore

umano e salvifico. Soltanto in questo modo le massime giurisprudenziali

3 Cfr Discorso del 27 gennaio 2007, in AAS 99 [2007], pp. 86-91.