ACTA BENEDICTI PP. XVI

 pro Gentium Evangelizatione subicimus. Praeterea iubemus episcopalem se-

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 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale98

 Acta Benedicti Pp. XVI 99

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 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale102

 Acta Benedicti Pp. XVI 103

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale104

 Acta Benedicti Pp. XVI 105

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale106

 Acta Benedicti Pp. XVI 107

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale108

 Acta Benedicti Pp. XVI 109

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale110

 Acta Benedicti Pp. XVI 111

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale112

 Acta Benedicti Pp. XVI 113

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale114

 Congregatio pro Episcopis 115

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 DIARIUM ROMANAE CURIAE

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 Diarium Romanae Curiae 119

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Acta Benedicti Pp. XVI 85

sori nei loro annuali discorsi parlarono spesso con apprezzamento e fiducia

della giurisprudenza della Rota Romana sia in generale sia con riferimento ad

argomenti concreti, specialmente matrimoniali.

Se è giusto e doveroso ricordare il ministero di giustizia svolto dalla Rota

durante la sua plurisecolare esistenza, e particolarmente negli ultimi cento

anni, risulta anche opportuno, nella presente ricorrenza, cercare di approfon-

dire il senso di tale servizio, di cui i volumi annuali delle decisioni sono una

manifestazione e nel contempo uno strumento operativo. In particolare, ci

possiamo chiedere perché le sentenze rotali possiedono una rilevanza giuridi-

ca che oltrepassa l'ambito immediato delle cause in cui vengono emesse. A

prescindere dal valore formale che ogni ordinamento giuridico possa attribui-

re ai precedenti giudiziari, è indubbio che le singole decisioni interessano in

qualche modo l'intera società. Infatti, esse vanno determinando ciò che tutti

possono attendersi dai tribunali, il che certamente influisce sull'andamento

della vita sociale. Qualsiasi sistema giudiziario deve cercare di offrire soluzio-

ni nelle quali, insieme alla valutazione prudenziale dei casi nella loro irripe-

tibile concretezza, siano applicati i medesimi principi e norme generali di

giustizia. Solo in questo modo si crea un clima di fiducia nell'operato dei

tribunali, e si evita l'arbitrarietà dei criteri soggettivi. Inoltre, all'interno

di ogni organizzazione giudiziaria vi è una gerarchia tra i vari tribunali, di

modo che la possibilità stessa di ricorrere ai tribunali superiori costituisce di

per sé uno strumento di unificazione della giurisprudenza.

Le anzidette considerazioni sono perfettamente applicabili anche ai tri-

bunali ecclesiastici. Anzi, siccome i processi canonici riguardano gli aspetti

giuridici dei beni salvifici o di altri beni temporali che servono alla missione

della Chiesa, l'esigenza di unità nei criteri essenziali di giustizia e la necessità

di poter prevedere ragionevolmente il senso delle decisioni giudiziarie, diven-

ta un bene ecclesiale pubblico di particolare rilievo per la vita interna del

Popolo di Dio e per la sua testimonianza istituzionale nel mondo. Oltre alla

valenza intrinseca di ragionevolezza insita nell'operato di un Tribunale che

decide le cause ordinariamente in ultima istanza, è chiaro che il valore della

giurisprudenza della Rota Romana dipende dalla sua natura di istanza su-

periore nel grado di appello presso la Sede Apostolica. Le disposizioni legali

che riconoscono tale valore 2 non creano, ma dichiarano quel valore. Esso

proviene in definitiva dalla necessità di amministrare la giustizia secondo

2 Cfr can. 19 CIC; Cost. ap. Pastor bonus, art. 126.