ACTA BENEDICTI PP. XVI

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale2

 Acta Benedicti Pp. XVI 3

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale4

 Acta Benedicti Pp. XVI 5

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale6

 Acta Benedicti Pp. XVI 7

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale8

 Acta Benedicti Pp. XVI 9

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale10

 Acta Benedicti Pp. XVI 11

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale12

 Acta Benedicti Pp. XVI 13

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale14

 Acta Benedicti Pp. XVI 15

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale16

 Acta Benedicti Pp. XVI 17

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale18

 Acta Benedicti Pp. XVI 19

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale20

 Acta Benedicti Pp. XVI 21

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale22

 Acta Benedicti Pp. XVI 23

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale24

 Acta Benedicti Pp. XVI 25

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale26

 Acta Benedicti Pp. XVI 27

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale28

 Acta Benedicti Pp. XVI 29

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale30

 Acta Benedicti Pp. XVI 31

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale32

 Acta Benedicti Pp. XVI 33

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale34

 Acta Benedicti Pp. XVI 35

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale36

 Acta Benedicti Pp. XVI 37

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale38

 Acta Benedicti Pp. XVI 39

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale40

 Acta Benedicti Pp. XVI 41

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale42

 Acta Benedicti Pp. XVI 43

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale44

 Acta Benedicti Pp. XVI 45

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale46

 Acta Benedicti Pp. XVI 47

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale48

 Acta Benedicti Pp. XVI 49

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale50

 Acta Benedicti Pp. XVI 51

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale52

 Acta Benedicti Pp. XVI 53

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale54

 Acta Benedicti Pp. XVI 55

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale56

 Acta Benedicti Pp. XVI 57

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale58

 Acta Benedicti Pp. XVI 59

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale60

 Acta Benedicti Pp. XVI 61

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale62

 Acta Benedicti Pp. XVI 63

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale64

 Acta Benedicti Pp. XVI 65

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale66

 Congregatio pro Episcopis 67

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale68

 Diarium Romanae Curiae 69

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale70

 Diarium Romanae Curiae 71

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale72

Acta Benedicti Pp. XVI 63

complessivo del conio effettuato dalla Repubblica italiana, ai sensi dell'arti-

colo 128, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Lo Stato della Città del Vaticano comunica ogni anno alla Repubblica

italiana, entro e non oltre il 1º settembre, il volume e il valore nominale delle

monete in euro che prevede di emettere nel corso dell'anno successivo. Noti-

fica inoltre alla Commissione le previste condizioni di emissione delle monete.

3. Lo Stato della Città del Vaticano comunica le informazioni di cui al

paragrafo 2 per l'anno 2010 al momento della firma della presente conven-

zione.

4. Fatta salva l'emissione di monete da collezione, lo Stato della Città del

Vaticano mette in circolazione al valore facciale almeno il 51% delle monete

in euro emesse ogni anno. Il comitato misto esamina ogni cinque anni l'ade-

guatezza della proporzione minima di monete da introdurre al valore facciale

e può decidere di aumentarla.

Articolo 7

1. Lo Stato della Città del Vaticano può emettere monete da collezione in

euro. Esse sono incluse nel massimale annuo di cui all'articolo 3. L'emissione

delle monete da collezione in euro da parte dello Stato della Città del Vati-

cano è effettuata in linea con gli orientamenti UE per le monete da collezione

in euro, che prevedono, in particolare, l'adozione di caratteristiche tecniche,

caratteristiche artistiche e tagli che consentano di differenziare tali monete

da quelle destinate alla circolazione.

2. Le monete da collezione emesse dallo Stato della Città del Vaticano

non hanno corso legale nell'Unione europea.

Articolo 8

1. Lo Stato della Città del Vaticano si impegna ad adottare tutte le

misure appropriate, mediante il recepimento diretto o azioni equivalenti,

per attuare gli atti giuridici e le norme UE elencati nell'allegato alla presente

convenzione, in materia di:

a) banconote e monete in euro;

b) prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di

mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, medaglie e gettoni e i

requisiti in materia di comunicazione statistica. Se e quando un settore ban-

cario verrà creato nello Stato della Città del Vaticano, l'elenco di atti giuridici

e di norme di cui all'allegato verrà integrato per includervi la normativa UE