elevent mentes nostras »,1 subtilissimo ingenio arcana veritatis tam naturalis
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Pour les universités catholiques, les facoultés ecclésiastiques et les établisse-
c) Le diplôme français de licence (180 ECTS) et les diplômes ecclésiasti-
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effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'espo-
sizione a tali agenti;
2) dei risultati degli accertamenti di cui alla lett. a), e, su richiesta,
rilasciare all'interessato copia della documentazione sanitaria in
conformità al Regolamento di cui alla lett. c);
3) del diritto al rilascio, alla cessazione del rapporto di lavoro, di una
copia della documentazione sanitaria;
f) informare gli interessati, al momento dell'acquisizione del consenso di
cui alla lett. g), che possono rinunciare, con atto scritto, alla prosecuzione
dell'accertamento preventivo, periodico o d'ufficio già iniziato e che tale
rinuncia è passibile delle conseguenze di cui all'art. 6;
g) acquisire da ogni interessato, con atto scritto, il consenso informato agli
accertamenti di cui alla lett. a). Nello stesso momento, il Servizio competente
dovrà comunicare all'interessato l'iter di elaborazione dei dati e dovrà preci-
sargli che, dopo aver preso visione dei risultati degli accertamenti e prima
della trasmissione dei giudizi all'Ente competente, gli verrà richiesto un ul-
teriore atto di assenso alla prosecuzione della procedura degli accertamenti.
L'informativa, di cui alle lettere d), e) ed f) potrà essere espressa in un unico
atto anche per una pluralità di accertamenti effettuati in tempi diversi e da
distinti Servizi della Direzione; cosı̀ come la manifestazione del consenso
informato dell'interessato che dovrà essere annotata per consentirne la veri-
fica da parte dei Servizi interessati;
h) informare, per iscritto, l'interessato nel caso di giudizio di idoneità o di
eventuale inidoneità parziale o totale, temporanea o permanente ad una
determinata mansione, a seguito degli accertamenti di cui alla lett. a) e, in
ogni caso, di informarne l'Ente competente;
i) informare per iscritto l'Ente competente nel caso l'interessato rifiuti di
sottoporsi agli accertamenti preventivi, periodici o d'ufficio, o si avvalga
della facoltà prevista alla lett. f) di rinunciare alla prosecuzione dell'accerta-
mento preventivo, periodico o d'ufficio già iniziato.
2. Gli accertamenti periodici dell'assenza di sieropositività alla infezione
HIV sono obbligatori per i soli interessati, destinati o appartenenti a cate-
gorie che comportino mansioni rischiose per la salute dei terzi.