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dono per l'umanità: dobbiamo perciò far sı̀ che i vantaggi che esse offrono
e diventiamo più plenamente umani. Amare è, infatti, ciò per cui siamo stati
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di intendere e/o di volere ».8 Al riguardo, sembra opportuno ricordare che la
norma codiciale sull'incapacità psichica nel suo aspetto applicativo è stata
arricchita e integrata anche dalla recente Istruzione Dignitas connubii del 25
gennaio 2005. Essa, infatti, per l'avverarsi di tale incapacità richiede, già al
tempo del matrimonio, la presenza di una particolare anomalia psichica 9 che
perturbi gravemente l'uso di ragione,10 o la facoltà critica ed elettiva in
relazione a gravi decisioni, particolarmente per quanto attiene alla libera
scelta dello stato di vita,11 o che provochi nel contraente non solo una grave
difficoltà, ma anche l'impossibilità di far fronte ai compiti inerenti agli ob-
blighi essenziali del matrimonio12.
In quest'occasione, tuttavia, vorrei altresı̀ riconsiderare il tema dell'inca-
pacità a contrarre matrimonio, di cui al canone 1095, alla luce del rapporto
tra la persona umana e il matrimonio e ricordare alcuni principi fondamentali
che devono illuminare gli operatori del diritto. Occorre anzitutto riscoprire in
positivo la capacità che in principio ogni persona umana ha di sposarsi in
virtù della sua stessa natura di uomo o di donna. Corriamo infatti il rischio di
cadere in un pessimismo antropologico che, alla luce dell'odierna situazione
culturale, considera quasi impossibile sposarsi. A parte il fatto che tale situa-
zione non è uniforme nelle varie regioni del mondo, non si possono confondere
con la vera incapacità consensuale le reali difficoltà in cui versano molti,
specialmente i giovani, giungendo a ritenere che l'unione matrimoniale sia
normalmente impensabile e impraticabile. Anzi, la riaffermazione della inna-
ta capacità umana al matrimonio è proprio il punto di partenza per aiutare le
coppie a scoprire la realtà naturale del matrimonio e il rilievo che ha sul piano
della salvezza. Ciò che in definitiva è in gioco è la stessa verità sul matrimonio
e sulla sua intrinseca natura giuridica,13 presupposto imprescindibile per po-
ter cogliere e valutare la capacità richiesta per sposarsi.
In questo senso, la capacità deve essere messa in relazione con ciò che è
essenzialmente il matrimonio, cioè « l'intima comunione di vita e di amore
coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie »,14 e, in modo
particolare, con gli obblighi essenziali ad essa inerenti, da assumersi da parte
8 Allocuzione alla Rota Romana, 5.2.1987, cit., n. 7, p. 1457. 9 Art. 209, § 1.
10 Art. 209, § 2, n. 1; can. 1095, n.1. 11 Art. 209, § 2, n. 2; can. 1095, n.2. 12 Art. 209, § 2, n. 3; can. 1095, n.3. 13 Cfr. Benedetto XVI, Allocuzione alla Rota Romana 27.1.2007, AAS 99 [2007], pp. 86-91. 14 Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gadium et spes, n. 48.